Il Regolamento CE n. 261/2004 disciplina con esattezza e precisione tutti i casi in cui un viaggiatore possa ottenere rimborso ed assistenza dalla compagnia aerea presso la quale ha prenotato il proprio volo nei casi di overbooking (art. 4), cancellazione del volo (Art. 5) e ritardo del volo (art. 6).

Le disposizioni del Reg. 261/2004 si applicano a tutti i voli, sia “charter” che di linea, anche se inclusi in un “pacchetto tutto compreso” (art. 3, comma 6 Reg. e 43, 6 comma Codice Turismo), salvi i maggiori danni conseguenti alla perdita dei servizi turistici ed il diritto del tour operator a rivalersi sulla compagnia aerea.

Esso si applica ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, nonchè ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo con destinazione un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo benefici o compensazioni già ricevuti nel paese di partenza.

Vediamo nello specifico a cosa si ha diritto e quando.

– Overbooking (negato imbarco)

– Cancellazione del volo

– Ritardo

Overbooking (Negato imbarco)

La pratica dell’overbooking, cioè la vendita di un numero di biglietti superiori ai posti all’interno dell’areo, anche se potrà stupire molti, non è illegale.

L’Overbooking, o sovrapprenotazione, consiste dunque nell’accettare prenotazioni oltre il numero di posti realmente a disposizione, considerando la probabilità che al momento dell’imbarco alcuni passeggeri non si presentino, sia per annullamenti o per cambi di prenotazioni prima del volo, sia per mancata presentazione al check in (cosi detto no-show).

Il Reg. UE 261/2004 inserisce tale casistica sotto l’articolo 4 rubricato “Negato imbarco”, che prevede che, qualora il vettore aereo preveda di dover negare l’imbarcoad un certo numero di passeggeri su un volo, fa un primo luogo appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare tra il passeggero interessato e il vettore aereo operativo. Qualora il numero dei volontari non sia sufficiente per consentire l’imbarco dei restanti passeggeri titolari di prenotazioni, il vettore aereo operativo può negare l’imbarco a passeggeri non consenzienti. In caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri interessati e prestare loro assistenza.

In particolare, qualora venga negato l’imbarco si avrà diritto ad essere risarcito con un importo che va da un minimo di 250€ a un massimo di 600€ per passeggero, a seconda della lunghezza della tratta aerea, nello specifico:

a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri;

b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3 500 chilometri;

c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b), quindi superiori a 3 500 chilometri.

Per i disagi dovuti a overbooking o negato imbarco il passeggero ha sempre diritto al rimborso che deve essere pagato in contanti o assegno o trasferimenti bancari.

Oltre alla compensazione pecuniaria, inoltre, il viaggiatore avrò diritto ad ottenere:

– una “riprotezione” (vale a dire un volo alternativo verso la sua meta destinazione finale) in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile,

– nonché, qualora la riprotezone non sia possibile o comunque inutile, o superiore alle 5 ore, a ricevere il rimborso entro sette giorni.

Infine, la compagnia aerea è tenuta a prestare assistenza al viaggiatore a cui è stato negato l’imbarco direttamente in aeroporto, ovvero a fornire gratuitamente:

– pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;

– alla sistemazione in albergo (anche più notti);

– il trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro);

– due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica

– prestare particolare attenzione ai portatori di handicap ed i minori non accompagnati.

Qualora la compagnia aerea non fornisca tale assistenza, il viaggiatore avrà diritto a vedersi rimborsate le spese sostenute autonomamente.

Nel caso di acquisto di un pacchetto turistico “tutto compreso” il viaggiatore avrà altresì azione diretta nei confronti del tour operator ed inoltre diritto al danno da vacanza rovinata (artt. 42, 43 e 46 Codice Turismo).

Cancellazione del volo

Se il vettore aereo cancella il volo prenotato, si ha diritto alle compensazioni pecuniarie previste dal Reg. 261/2004, vale a dire:

a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri;

b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3 500 chilometri;

c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b), quindi superiori a 3 500 chilometri.

Tuttavia non si avrà diritto ad alcuna compensazione pecuniaria se la Compagnia aeree avrà assolto, con le seguenti tempistiche, ad una delle seguenti comunicazioni concernenti la cancellazione del volo:

-) se lo ha comunicato almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto;

oppure

-) se lo ha comunicato nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto ed abbia contestualmente offerto di partire con un volo alternativo che parta non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e che raggiunga la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto dal volo cancellato;

oppure

-) se lo ha comunicato meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto ed abbia offerto di partire con un volo alternativo che parta non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e che raggiunga la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto dal volo cancellato.

Il vettore aereo, inoltre, non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso (l’onere della prova grava sul vettore): ad es. scioperi, condizioni meteorologiche avverse e inaspettate, allarmi sicurezza, bird strike..

Anche nel caso della cancellazione del volo, oltre alla compensazione pecuniaria, il viaggiatore avrò diritto ad ottenere:

– una “riprotezione” (vale a dire un volo alternativo verso la sua meta destinazione finale) in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile,

– nonché, qualora la riprotezone non sia possibile o comunque inutile, o superiore alle 5 ore, a ricevere il rimborso del prezzo del biglietto entro sette giorni.

Infine, la compagnia aerea è tenuta a prestare assistenza al viaggiatore a cui è stato negato l’imbarco direttamente in aeroporto, ovvero a fornire gratuitamente:

– pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;

– alla sistemazione in albergo laddove sia prevista la partenza per il giorno successivo;

– il trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro);

– due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica

– prestare particolare attenzione ai portatori di handicap ed i minori non accompagnati.

Qualora la compagnia aerea non fornisca tale assistenza, il viaggiatore avrà diritto a vedersi rimborsate le spese sostenute autonomamente.

Nel caso di acquisto di un pacchetto turistico “tutto compreso” il viaggiatore avrà altresì azione diretta nei confronti del tour operator ed inoltre diritto al danno da vacanza rovinata (artt. 42, 43 e 46 Codice Turismo).

Ritardo

Quando il volo ritarda rispetto all’orario di partenza previsto

a) di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km;

b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1 500 e 3 500 km;

c) di quattro o più ore per tutte le altre tratte superiori a 3500 Km

il vettore aereo deve prestare ai passeggeri l’assistenza prevista dall’art. 9, ovvero:

– pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;

– alla sistemazione in albergo (se necessaria);

– il trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro);

– due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica

– prestare particolare attenzione ai portatori di handicap ed i minori non accompagnati.

Quando il ritardo è superiore alle 5 ore ed il passeggero decide di non voler continuare o iniziare il viaggio, il vettore deve fornire il rimborso del biglietto ed il volo di ritorno al luogo iniziale di partenza.

Il Regolamento CE n. 261/2012 non prevede compensazione pecuniaria in caso di ritardo, tuttavia, la Corte di Giustizia dell’UE, con Sentenza del 23/10/2012, ha equiparato i casi di ritardo superiore a tre ore al negato imbarco ed alla cancellazione del volo, pertanto, in caso di ritardo superiore a tre ore sarà dovuta la seguente compensazione:

a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri;

b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3 500 chilometri;

c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b), quindi superiori a 3 500 chilometri.

Il vettore aereo, inoltre, non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso (l’onere della prova grava sul vettore): ad es. scioperi, condizioni meteorologiche avverse e inaspettate, allarmi sicurezza, bird strike..

Nel caso di acquisto di un pacchetto turistico “tutto compreso” il viaggiatore avrà altresì azione diretta nei confronti del tour operator ed inoltre diritto al danno da vacanza rovinata (artt. 42, 43 e 46 Codice Turismo).