Interessante Sentenza del Tribunale di Genova che, ripercorrendo l’insegnamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, ribadita da ultimo anche dalla Corte di Cassazione, riconosce ad una Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi di un Istituto scolastico il diritto alla monetizzazione delle ferie, nonostante la previsione dell’art. 5, comma 8 del D.L. 95/2012.
Quest’ultimo, infatti, impone che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita’, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di eta’. Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu’ favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e’ fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile…”.
Nel caso di specie, la ricorrente aveva la diretta responsabilità di determinare i pensionamenti dei dipendenti e di organizzarne le ferie, tuttavia, per un malinteso con l’USR, non si avvedeva del proprio imminente pensionamento, che le veniva comunicato solo l’ultimo giorno perdendo così la possibilità di usufruire dei 28 giorni di congedo ordinario maturati nell’anno corrente.
Il Tribunale, seguendo un caso analogo scrutinato dalla Cassazione e facente riferimento ad un dirigente, ha ritenuto che, anche in un tale fattispecie, nonostante la lavoratrice fosse ella stessa incaricata di verificare i collocamenti a riposo dei colleghi nonché di organizzarne il piano ferie complessivo, si debbano applicare i principi richiamati dalla Corte di Giustizia, per i quali:
a) il lavoratore deve essere invitato se necessario formalmente a fruire delle ferie e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile …che se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento;
b) si debbono evitare situazioni in cui l’onere di assicurare l’esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore;
c) infine, sul piano processuale, l’onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro … sicché la perdita del diritto del lavoratore non può aversi ove il datore non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto.
In particolare, appare specificatamente interessante che il Tribunale abbia riconosciuto nel caso esaminato l’applicazione del principio di cui al predetto punto b), derivandone che “l’onere di assicurarsi dell’esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite, non può essere posto (mai) completamente a carico del lavoratore, cosicché, tra l’altro, l’attribuzione alla DSGA dei doveri di (verifica dei presupposti del pensionamento e di) controllo della pianificazione delle ferie del personale “amministrato”, non può certo far convergere, avendo riguardo alla materia in questione, nella medesima persona e – segnatamente – nella persona della lavoratrice ricorrente, la veste tanto di (rappresentante del) datore di lavoro, quanto di lavoratrice”.
Ne consegue, dunque, l’applicazione dell’art. 7, comma 2 della Direttiva Comunitaria n. 2003/88, ritenendo ostativa a tale norma la disciplina del richiamato art. 5, co. 8 del D.L. 95/2012, ma soprattutto allargando l’interpretazione di quest’ultimo in modo costituzionalmente orientato in favore del lavoratore, anche rispetto a quanto stabilito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 95/2016 e come indicato dalla Corte di Cassazione.
In sostanza, in mancanza di una indicazione formale e specifica del datore di lavoro pubblico al proprio dipendente, facente riferimento alla necessità di utilizzare i periodi di congedo ordinario maturati al fine di non perderli, il dipendente conserva sempre il diritto alla monetizzazione delle ferie, in quanto il diritto alle stesse deve essere considerato un principio fondamentale del diritto sociale dell’Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88.
