Art. 752 c.c. Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi
I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
Cosa sono le spese funerarie e chi è chiamato a sostenerle
Le spese per le onoranze funebri vengono ricondotte tra i pesi ereditari, vale a dire tra gli oneri che sorgono conseguentemente all’apertura della successione e, pur essendo diversi dai debiti ereditari, ricadono sul patrimonio ereditario e, di conseguenza, sugli eredi, concorrendo a costituire il passivo ereditario, composto tanto dai debiti del defunto quanto dai debiti per l’eredità (Cass. civ. Sez. II, 03/01/2002, n. 28). Sul punto, il Codice Civile all’art. 752 stabilisce che i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto. Alla luce di quanto detto, le spese funerarie fanno parte della successione e gravano sugli eredi in forza dell’acquisto dell’eredità; di conseguenza, gli eredi che accetteranno l’eredità non potranno sottrarsi dal loro pagamento.
A tale proposito va ricordato che la qualità di erede non può desumersi dalla semplice chiamata all’eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, conseguendo la stessa solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio per ottenere la quota di rimborso delle spese funebri sostenute per il defunto. In ogni caso, comunque, occorre premettere che il pagamento delle spese funerarie da parte di un membro della famiglia costituisce l’espressione di un dovere morale e familiare prima ancora che giuridico, tanto che tale atto non può costituire accettazione tacita dell’eredità.
La regola, quindi, è quella secondo cui tutti coloro che accetteranno l’eredità saranno tenuti a pagare le spese funebri. Se colui che ha pagato, in tutto o in parte, tali costi decide in un secondo momento di rinunciare all’eredità, ha diritto ad ottenere il rimborso di quanto versato dagli altri eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive e sostenute contro la loro volontà (Cass. n. 1994/2016; Trib. Pordenone sent. 17.01.2018).
Funerali sociali e funerali di povertà
Sempre di più negli ultimi anni in Italia, aumentano le persone che necessitano dell’aiuto da parte dello Stato per poter sostenere il costo del funerale e generalmente sono gli enti locali quelli preposti a garantire le esequie ai defunti nullatenenti, affrontando le spese indispensabili e necessarie. In tal senso, è importante distinguere i funerali sociali dai funerali gratuiti, detti anche comunemente funerali di povertà.
I funerali c.d. di povertà sono completamente gratuiti per la famiglia del defunto e sono possibili grazie allo stanziamento di una cifra annuale da parte del Comune. In particolare, gli enti locali forniscono gratuitamente il feretro, il trasporto della bara, l’inumazione e/o la cremazione quando non ci sono parenti o altre persone vicine al defunto; quando si è accertato lo stato di indigenza non soltanto del defunto ma di tutta la rete familiare e amicale; quando vi è disinteresse da parte dei familiari tenuti all’obbligo di prestare gli alimenti (il coniuge, i figli, i genitori, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e le sorelle). A differenza dei precedenti, per i funerali sociali il Comune chiede, invece, di praticare uno sconto del 50% e coloro che possono richiedere tale agevolazione sono quei soggetti seguiti dai servizi sociali e che versano in particolari difficoltà economiche. La parte di spesa rimanente spetta alla famiglia del defunto, solo quando sarà in grado di assolverla o, dal Comune.
Le singole condizioni per l’accesso ai funerali sociali e gratuiti sono determinate da ciascun Comune, così come il relativo procedimento amministrativo che segue il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di residenza del defunto. Una volta fatta richiesta all’Ufficio Funerali Sepolture e Cremazioni del Comune di residenza del defunto, viene avviato l’intero iter burocratico. In poche parole, il Comune esegue un’accurata verifica dello stato patrimoniale del defunto nullatenente e della sua famiglia (fermo restando che le condizioni di indigenza vanno valutate con gli strumenti e le modalità di cui al D. Lgs. n. 109/1998, così come integrato dal D.Lgs. n. 130/2000 e successive modifiche). Non trovato alcun bene, si assume le spese per l’inumazione qualora non fossero reperibili familiari o questi (fino al 6° grado) siano a loro volta non abbienti, irreperibili o abbiano rinunciato all’eredità. In presenza di familiari non indigenti, invece, le spese per l’inumazione sono divise e quindi sostenute da questi ultimi.
L’art. 1 co. 7 bis L. 26/2001 disciplina l’assunzione delle spese da parte dell’amministrazione comunale, stabilendo che la gratuità dell’inumazione, della cremazione e dell’esumazione ordinaria è limitata agli appartenenti ad una famiglia non abbiente, alle persone indigenti e a coloro i cui familiari sono irreperibili o se gli stessi hanno rinunciato all’eredità.
La detrazione fiscale delle spese funebri
La legge prevede la possibilità, per chi ha pagato un funerale, di detrarre dalle tasse le spese funerarie sostenute. Si tratta di una detrazione fiscale il cui beneficiario è colui che materialmente sostiene la spesa, anche se il soggetto deceduto non è un familiare.
Per quanto concerne i soggetti beneficiari, a partire dal 2016 con la relativa Legge di Stabilità (co. 954 e 955 L. 280/2015), è stato abolito il cosiddetto vincolo di parentela, che permetteva soltanto ai parenti di godere dello sgravio sull’Irpef. Prima di quella data, infatti, avevano diritto alla detrazione delle spese per un funerale soltanto il coniuge; i figli (anche adottivi) e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Ad oggi, invece, il precedente elenco è stato notevolmente ampliato, tanto che tutti coloro che hanno sostenuto le spese per il funerale possono beneficiare della relativa detrazione. Viene riconosciuta, infatti, una detrazione del 19% per un importo non superiore ad € 1.550,00 per ciascun funerale (dunque, il 19% di 1550 è pari ad € 294,50 ed è questa la quota massima di spesa che i contribuenti possono portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi). Dalla dichiarazione dei redditi 218, in ogni caso, le spese funebri sostenute dal contribuente sono inserite automaticamente nel modello 730 precompilato direttamente dall’Agenzia delle Entrate (così come avviene per le spese sanitarie). Per chi non utilizza il 730 precompilato le spese funebri vanno inserite nei righi tra E8 ed E12 (nel caso di più decessi) con il codice spesa 14.
Se la spesa è stata sostenuta da più contribuenti, la detrazione complessiva va suddivisa tra quelli che hanno contribuito alla spesa per il funerale. Dunque, la detrazione totale di € 294,50, va suddivisa per quanti hanno contribuito alla spesa per il funerale, o dei funerali qualora vi sia stato più di un decesso nell’arco dello stesso anno. In questi casi, ai fini della detrazione delle spese funebri, se la fattura emessa dall’agenzia funebre è stata intestata ad una sola persona, ma al suo pagamento hanno partecipato altre persone, occorre riportare sulla stessa fattura un’annotazione firmata dall’intestatario con la quale si certifica che l’importo fatturato è stato suddiviso tra più soggetti. Così, chi ha contribuito a pagare la spesa, avrà una copia della fattura da conservare ed utilizzare in seguito come documentazione di spesa (tali sono le fatture dell’impresa di pompe funebri, del fioraio e quella dei servizi comunali), per poter usufruire della detrazione pro-quota. Per ottenere le detrazioni, infatti, è sempre necessario conservare alcuni documenti che attestino l’effettivo sostenimento della spesa.
