Sul diritto di accesso ai dati personali e sensibili di una persona deceduta

Accade non di rado che un soggetto, che spesso non sia qualificabile nemmeno come erede, debba avere accesso a dati sensibili di una persona deceduta.

In tale ipotesi sia la P.A. che il privato che detenga tali dati deve selezionare con cura i casi in cui consentire tale accesso che, tuttavia, la legge non esclude in assoluto, bensì disciplina sebbene in modo generico, lasciando in sostanza alle decisioni giurisprudenziali una più affinata determinazione.

In particolare, in merito all’accesso dei dati personali di una persona deceduta, il legislatore è intervenuto già con il D. Lgs. 196/2003, il quale prevedeva all’art 9 :

[Art. 9 – (Modalita’ di esercizio)

1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile puo’ essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante puo’ individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta puo’ essere formulata anche oralmente e in tal caso e’ annotata sinteticamente a cura dell’incaricato o del responsabile.

2. Nell’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 l’interessato puo’ conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato puo’, altresi’, farsi assistere da una persona di fiducia.

3. I diritti di cui all’articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. L’identita’ dell’interessato e’ verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell’interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell’interessato. Se l’interessato e’ una persona giuridica, un ente o un’associazione, la richiesta e’ avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

5. La richiesta di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, e’ formulata liberamente e senza costrizioni e puo’ essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.]

Il predetto articolo è stato articolo abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha inserito il Capo III al D.Lgs 196/2003 ed in particolare l’art. 2 terdecies del seguente tenore:

“Art. 2-terdecies (Diritti riguardanti le persone decedute)

1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (Reg. UE 679/2016) riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

2. L’esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, l’interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata.

3. La volontà dell’interessato di vietare l’esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l’esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.

4. L’interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.

5. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi”.

Attualmente, pertanto, vige il diritto del soggetto richiedente di accedere ai dati della persona deceduta qualora vanti un interesse proprio o agisca a tutela della stessa persona deceduta, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari proprie meritevoli di protezione.

Tuttavia viene specificato come l’interessato abbia la possibilità di vietare in vita tale accesso con una espressa dichiarazione scritta da presentare o comunicare al titolare del trattamento dati, sebbene tale divieto non possa in nessun caso pregiudicare l’esercizio di un diritto meritevole di tutela inerente sia i propri diritti patrimoniali che (genericamente) interessi fatti valere in giudizio.

E’ facilmente intuibile come gli eredi o i chiamati all’eredità possano vantare con argomentata facilità il diritto di accesso per tutelare i propri diritti patrimoniali, come ad esempio nel caso di informazioni bancarie quali “la consistenza patrimoniale del defunto, le movimentazioni bancarie, i saldi riferiti ai depositi al portatore, anche se estinti da terzi dopo il decesso, nonché la data in cui è stata disposta la chiusura del conto od il trasferimento del saldo ad altro conto (Tribunale Bologna 14/2/2011).

Esistono tuttavia casi che coinvolgono interessi non patrimoniali rilevantissimi, quale il diritto alla salute, vantati da soggetti parenti della persona deceduta ma non ristretti agli eredi: “la richiesta di accesso alla documentazione sanitaria costituita dalla cartella clinica relativa a persona deceduta, cui i relativi dati e informazioni facevano capo, avanzata da un parente del defunto, deve essere esaminata alla luce dei motivi addotti a sostegno dell’istanza, avendo riguardo al nesso fra le dette motivazioni (e cioè, la natura della posizione giuridica del richiedente) e le finalità addotte; pertanto, l’istanza volta ad appurare la trasmissibilità della patologia determinante il decesso a scopo di prevenzione terapeutica deve essere accolta (Tar Veneto, Sez. Terza, 7/3/2003, n. 1674)”.

Sotto il profilo processuale, si noti che il diritto fondato sull’art. 2 terdecies (già art. 9) impone che non possa essere accolta la richiesta su istanza degli eredi o aventi diritto di esibizione in giudizio, ad esempio delle cartelle cliniche del de cuius, ai sensi dell’art. 210 cod. proc. civ., allo scopo di provarne l’incapacità d’intendere e di volere al momento in cui era stata eseguito un atto dispositivo ad essi pregiudizievole trattandosi di documenti relativi ai dati personali della persona deceduta di cui gli interessati possono di loro iniziativa acquisire copia, ai sensi della citata norma, senza alcuna indispensabilità, pertanto, dell’esercizio del potere del giudice (Cass. 14656/2013).

Per quanto riguarda proprio le cartelle cliniche di persona deceduta, che occupano la maggior parte delle pronunce giurisprudenziali sul tema, il Consiglio di Stato ha elaborato un principio ormai consolidato concernete l’accesso agli atti di persone decedute, per il quale “tale diritto può essere esercitato da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato o per motivi familiari meritevoli di tutela. Tale disciplina regola anche l’accesso alle cartelle cliniche, dal momento che non può trovare applicazione la disciplina specificamente prevista in materia dall’art. 92 del medesimo codice, la quale consente l’accesso alle cartelle cliniche solo a persone diverse dall’interessato che possono far valere un diritto della personalità o altro diritto di pari rango. Se dovesse applicarsi questa disposizione anche dopo la morte, neppure i più stretti congiunti potrebbero accedere ai dati personali del defunto in assenza dei presupposti richiesti dalla norma, con conseguenze paradossali. Non è neppure utile il richiamo per analogia all’art. 82 del medesimo codice, che regola la diversa situazione della prestazione del consenso al trattamento dei dati personali in caso di impossibilità fisica o giuridica dell’interessato e che prevede che il consenso possa essere fornito, in assenza di chi esercita la potestà legale, da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato (Cons. Stato Sez. III Sent., 12/06/2012, n. 3459, costante si veda per esempio Tar Puglia, Terza Sezione, Sentenza n. 2/2018; T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 02/07/2018, n. 429).

Va infine precisato, tuttavia, che i dati di cui si chiede l’ostensione debbono essere direttamente riguardanti le persone decedute, mentre gli eredi, o comunque i soggetti che abbiano diritto di accesso a norma dell’art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 196 del 2003, non possono ottenere la visibilità di dati riguardanti terze persone, quali sono ad esempio i beneficiari della polizza sulla vita stipulata dal “de cuius” (Cass. 17790/2015), diversamente dai beneficiari stessi che, anche non eredi, potranno accedere ai dati sensibili concernenti il decesso per supportare il proprio diritto patrimoniale.