Con una sentenza del 9/11/2021, la Corte di Appello dell’Aquila è intervenuta su un caso di rimozione di alcuni post su un noto social network con contestuale sospensione dell’account, entrando nel merito di numerose questioni di rilevante interesse:
- Natura e rapporto contrattuale tra utenti e social;
- I limiti di libertà di espressione degli utenti ed il potere del gestore di limitarlo contrattualmente;
- La rilevanza del “profilo” sul social in relazione ai diritti della personalità;
- La quantificazione dei danni causati all’utente in virtù della lesione conseguente alla illegittima rimozione dei post ed alla sospensione dell’account.
La vicenda trae origine da un cittadino che postava su un noto social network alcune foto di Mussolini ed otto post chiaramente legati all’ideologia fascista ed alla Repubblica di Salò subendo diversi richiami, la rimozione dei post e la sospensione del proprio account per 4 mesi nell’arco di 14 complessivi. Su tali elementi di fatto il ricorrente aveva denunciato l’illiceità della condotta della società convenuta chiedendo il risarcimento del danno.
La Corte di Appello dell’Aquila ha statuito che:
1) Il rapporto tra utente e social network ha certamente natura contrattuale, trattandosi di un contratto per adesione, stipulato mediante il ricorso a moduli on line predisposti unilateralmente dal fornitore, le cui clausole, quindi, dovendosi applicare la legge italiana, essendo inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti, si interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro (art. 1370 c.c.).
Inoltre, tale contratto non è un contratto a titolo gratuito, in quanto l’utente concede al social network, quale controprestazione, la facoltà d’uso dei propri dati personali che possono essere considerati alla stregua di un corrispettivo che, pur non avendo un contenuto patrimoniale immediatamente percepibile, costituisca il tassello fondamentale nella politica dell’impresa per attrarre il maggior numero di inserzionisti e realizzare il lucro della stessa (in ciò valorizzando Consiglio di Stato, n. 2631, del 29 marzo 2021 che aveva ritenuto pratica commerciale scorretta la dicitura allora presente – ed ora modificata, proprio in virtù di questo intervento – “Iscriviti! È gratis e lo sarà per sempre” che immediatamente appariva all’utente quando decideva di procedere alla sua registrazione, ad essere stata ritenuta scorretta, in quanto evocava appunto impropriamente la gratuità della prestazione, senza informare l’utente che, invece, avrebbe fatto uso per propri interessi verso terzi, per fini commerciali, dei dati personali degli utenti acquisiti al momento dell’iscrizione).
Tale interpretazione, peraltro, appare in linea con la (successiva) Direttiva 2019/770/UE (entrata in vigore il 01/01/2022 con il D. Lgs 173/21 che ha modificato il Codice del Consumo introducendo il capo I bis del Titolo III) che ha chiarito in modo non equivoco che “il trasferimento di dati personali costituisce corrispettivo del contratto di fornitura di contenuti o servizi digitali e, dunque, è un’obbligazione assimilabile al pagamento del prezzo” (art. 135 octies, comma 4).
2) Stabilito che si tratta di un contratto a titolo oneroso, va rilevato come, per adesione alle Condizioni contrattuali, gli utenti accettino di partecipare alla “community” evitando usi impropri della piattaforma con conseguenti comportamenti dannosi nei confronti degli altri ed accettando che il gestore adotti misure idonee, ad esempio rimuovendo contenuti o bloccando l’accesso a determinate funzioni, disabilitando un account o contattando le forze dell’ordine. In particolare, nelle Condizioni contrattuali si dettagliano i criteri per la valutazione dei comportamenti non tollerati sottolineando come i propri utenti possano esprimersi e condividere contenuti per loro importanti, ma senza pregiudicare la sicurezza e il benessere degli altri o l’integrità della propria community. Pertanto, l’utente accetta di non adottare condotte (tra le altre ipotesi) contrarie agli Standard della community; contrari alla legge, ingannevoli, discriminatori o fraudolenti; contrari o in violazione dei diritti di altri utenti, compresi i loro diritti di proprietà intellettuale.
La violazione dei criteri di equilibrio descritti può dunque essere ritenuta un inadempimento contrattuale dell’utente che, pertanto, autorizza il gestore del social network a sospendere la propria prestazione, rimuovendo o bloccando i contenuti che violino tali disposizioni contrattuali. Tale potere di autotutela contrattualmente riconosciuto, che agisce anche su profili patrimoniali propri del gestore (immagine), non è tuttavia privo di limiti che debbono riconoscersi nei diritti della libertà di espressione dell’utente.
Ciò posto, nel merito della vicenda in esame, la Corte di Appello dell’Aquila ha ritenuto che, posto la prioritaria esigenza di segnalare alla autorità di pubblica sicurezza i comportamenti illeciti, in nessun caso esaminato si riscontra apologia al fascismo in quanto, sulla base del combinato disposto tra la XII disposizione transitoria e finale e l’art. 21 della Costituzione, le condotte apologetiche per divenire illecite devono concretarsi in comportamenti fattivi di pericolo (quest’ultimo inteso come probabilità del verificarsi dell’evento dannoso) di ricostituzione del partito fascista.
Riscontrava, invece, alcune violazioni degli standard comunitari contrattualmente accettati nel tono offensivo dell’utente, limitandone il risarcimento ai soli episodi di rimozione dei post e sospensione dell’account ritenuti illegittimi.
3) Premesso che il danno non patrimoniale è ammesso quando venga accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona riconosciuto dalla Costituzione, nella rimozione dei post e nella sospensione del proprio account la Corte apprezza sia il danno relazione, quale proiezione esterna dell’individuo, che il danno morale quale sofferenza interna ed intima della persona. Nella specie, pertanto, i giudici hanno ritenuto che l’illegittima limitazione della libertà di espressione dell’utente abbia causato a quest’ultimo una lesione alle sue relazioni interpersonali e alle comunicazioni private, rappresentando comportamenti idonei a produrre conseguenze dannose sia in termini di sofferenza interiore, che in termini di impedimento della possibilità di coltivare appunto quelle relazioni quotidiane costituenti manifestazione della personalità che avevano costituito la ragione stessa dell’adesione.
La sentenza, dunque, valorizza il “profilo” personale dell’utente, quale mezzo con cui lo stesso esprime la propria personalità e coltiva le proprie relazioni, meritevole di tutela costituzionalmente orientata.
4) Quanto alla quantificazione del danno, la Corte parametra il risarcimento alle singole sospensioni ritenute illegittime, valutandone (in misura equitativa) sia la durata sia il fatto che tale periodo complessivamente non è stato continuativo, tenendo conto del numero complessivo della community del ricorrente (“gli amici”) e precisando che lo stesso non aveva specificato e dedotto quante di queste relazioni temporaneamente sospese fossero significative sul piano dei rapporti interpersonali, né la frequenza dei contatti temporaneamente perduti e non altrimenti coltivabili.
Sarà certamente interessante seguire le future statuizioni su casi simili riconducibili alla diffusione delle “fake news” ed all’aumento dei fenomeni di “odio on line”.
